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Separazioni e Divorzio

SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Celebrazione del matrimonio in forma civile
Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo: non vi devono essere figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. (sono considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti).
Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
É necessario presentare una richiesta utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio, allegando la copia dei documenti di identità dei richiedenti, copia della sentenza di separazione con l'omologa del Tribunale in caso di richiesta di divorzio, e ricevuta di versamento di € 16,00 da effettuare in uno dei seguenti modi:

  • IBAN Banca Intesa SanPaolo S.p.a. IT33M0306902126100000046072
  • C/C postale: 15385305
  • IBAN conto corrente postale postale: IT 86 V 07601 02000 000015385305
  • MyPay

e mettendo come causale “versamento diritti di stato civile”.

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