Città di Marcon
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Nascita

NASCITA

Chi può fare la denuncia di nascita
La denuncia può essere fatta dal padre, dalla madre o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

dove farla

  • presso il Comune dove è avvenuto il parto;
  • presso il Comune di residenza dei genitori;
  • nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre;
  • presso la Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita.

quando farla
La denuncia va fatta entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni. Entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.

casi particolari
Genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia
Essi devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

Come riconoscere il figlio fuori dal matrimonio

  • Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio non ancora nato
  • Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio al momento della nascita
  • Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio dopo la nascita
  • Dove rivolgersi e quando
Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio non ancora nato
Quali sono i requisiti:
  • stato di gravidanza conclamata della madre
  • aver compiuto i 16 anni
  • i genitori non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile)
Quando e dove rendere la dichiarazione:
Durante la gestazione, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza previo appuntamento

Chi effettua la dichiarazione:
La madre od entrambi i genitori. Il riconoscimento successivo del padre è ammesso purché con l'assenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione.
Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente.
documenti da presentare
  • certificato medico di gravidanza con l'indicazione del tempo di gestazione, a firma del medico;
  • documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i
Documento rilasciato:
nessuno

Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio al momento della nascita
Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.

Per l'attribuzione del cognome:
Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.

NUOVA NORMATIVA

Con l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 286/2016, l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.

Quali sono i requisiti:
I genitori  non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che ostano al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile).
Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 16 anni.
documenti da presentare:
  • attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto 
  • documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto e/o carta/permesso di soggiorno se non residenti nel Comune). 
Quali sono gli adempimenti richiesti ai genitori:
  • compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita 
  • per gli stranieri, eventuale, compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese 
  • i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Per riconoscere il figlio fuori dal matrimonio dopo la nascita
Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all' Ufficiale di Stato Civile (previo appuntamento), per Testamento o per atto pubblico.

Per l'attribuzione del cognome:
Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre, o di entrambi i genitori, se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Quanto il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.
Sull'attribuzione del cognome ai minorenni decide il Tribunale Ordinario, per i maggiorenni decide il figlio riconosciuto.

Quali sono i requisiti per il riconoscimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
La persona da riconoscere come figlio NON deve essere già stata registrata come figlio legittimo od essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori.
Per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 16 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso può essere negato solo nel caso in cui il riconoscimento rechi pregiudizio al figlio. In mancanza provvede il Tribunale dei Minorenni.
Nel caso in cui il figlio da riconoscere sia maggiore di 16 anni è necessario solamente il suo assenso e nel caso in cui sia maggiorenne, è necessario il consenso all'attribuzione del cognome paterno.

documenti da presentare, cosa devono fare gli altri interessati:
Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto e/o carta/permesso di soggiorno se non sono residenti nel Comune).
per i figli nati in un comune diverso è necessario acquisire copia integrale dell'atto di nascita
Se ricorre il caso:

  • per i figli minori di 16 anni: la presenza del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, munito di documento di riconoscimento valido, ai fini dell'espressione del proprio consenso. 
  • presenza del figlio maggiore di 16 anni, munito di documento di riconoscimento valido, ai fini dell'espressione del proprio consenso 
  • presenza del figlio maggiorenne, munito di documento di riconoscimento valido, ai fini dell'espressione dell'eventuale consenso all'attribuzione del cognome paterno 
  • Per gli stranieri: certificato di idoneità al riconoscimento, rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del loro paese in Italia. 
  • Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.  

Dove rivolgersi e quando:
Ufficio dello Stato Civile
presso i Servizi Demografici in Piazza Mercato, 1 -Marcon (VE)
Su appuntamento da concordare 0415997116.

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