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Matrimonio Cittadini Stranieri

MATRIMONIO CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre:

  • Passaporto valido;
  • "Nulla Osta al matrimonio" di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano, che può essere rilasciato:
    • Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
    • Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • Cognome e nome;
  • Luogo e data di nascita;
  • generalità del padre;
  • generalità della madre;
  • Cittadinanza;
  • Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
  • Stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile). La donna divorziata deve contattare comunque l'Ufficio al fine di stabilire se necessita o meno dell'Autorizzazione del Tribunale.

Nota: qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita.

Disposizioni per determinati paesi sul nulla-osta:
I cittadini dei Paesi AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, REPUBBLICA DI MOLDOVA aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze,Notaio.

Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.

Il cittadino BRITANNICO ha la facoltà di scegliere:

  • fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorita' locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sara' presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio
  • rivolgersi al Consolato del Regno Unito in Italia per ottenere il nulla osta consolare

Adempimenti:

  • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
  • Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche' richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita', adozione o affiliazione, ne' altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla-osta al matrimonio o certificazione sostitutiva del nulla-osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati)
  • Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore - interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento


Approfondimenti sul nullaosta

AUSTRALIA

AUSTRALIA_accordo_Italia_-_Australia.pdf

BRASILE
 

Circolare 1

Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco
 

Convenzione_di_Monaco

DANIMARCA
 

Circolare 18/2014

FINLANDIA
 

Circolare 1/2014

LITUANIA
 

Circolare 2/2014

NORVEGIA
 

Circolare 65/2004

POLONIA
 

Circolare_5.8.2005_Nulla-osta

REGNO UNITO
 

Circolare 10/2015

REGNO UNITO
 

Circolare n.14-2013 nulla osta consolare in Italia

REGNO UNITO
 

Circolare n.6-2013 nulla osta nel Regno Unito

REPUBBLICA MOLDOVA
 

Circolare 27/2010

SLOVACCHIA
 

Circolare 29/2011

STATI UNITI
 

Accordo Italia – USA

SVEZIA
 

Circolare 2/2010

UNGHERIA
 

Circolare 11/2013

UCRAINA

Circolare Ucraina

 
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